Richiesta sospensione mutuo Inpdap: come sospendere il mutuo? Per quanto tempo interrompere il pagamento?
I pensionati e dipendenti pubblici che hanno in corso un mutuo Inpdap, finalizzato all’acquisto della prima casa, e si trovano in gravi difficoltà finanziarie possono richiedere la sospensione del finanziamento per un massimo due mesi.
La sospensione dell’ammortamento è concessa dall’ente previdenziale nei casi di decesso o grave malattia del beneficiario del mutuo (o del coniuge, se titolare di reddito), che ne abbia ridotto la capacità economica.
Possono ottenere la sospensione del mutuo anche gli iscritti Inpdap il cui coniuge ha perso il lavoro o è in cassa in integrazione. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla sede Inps Provinciale o Territoriale competente.
Richiesta sospensione mutuo Inpdap: chi può accedere? Quali i casi ammessi al fondo?
Dal 2013 tuttavia è possibile per gli iscritti Inpdap, che si trovano in difficoltà economica, accedere alla sospensione del mutuo sfruttando il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa. Un plafond che consente di sospendere il pagamento delle rate del mutuo fino a 18 mensilità.
Possono accedere al plafond i titolari di un mutuo con un importo non superiore a 250 mila euro. Il reddito ISEE del beneficiario del prestito non deve superare la soglia dei superiore a 30 mila euro. Accertato il possesso di tali requisiti, il richiedente accede al fondo, senza dover sostenere istruttorie o verifiche aggiuntive. Il plafond viene quindi immediatamente attivato per coprire le mensilità “garantite” dallo stato.
Non possono accedere al Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa i soggetti che fruiscono di agevolazione pubbliche, o hanno stipulato particolari polizze assicurative contro la perdita del lavoro o la riduzione del reddito a seguito di incidenti o malattie.
Richiesta sospensione mutuo Inpdap: come presentare domanda?
Come richiedere l’accesso al Fondo? Per ottenere la sospensione del mutuo è necessario presentarsi presso una delle filiali dell’istituto bancario erogatore del finanziamento e richiedere l’attivazione del plafond. Ovviamente il beneficiario del prestito deve poter dimostrare l’effettiva presenza delle condizioni necessarie ad attivare il Fondo (perdita del lavoro, aver subito un infortunio grave, morte del titolare del reddito, ecc). In sede di richiesta il mutuatario dovrà quindi produrre la documentazione attestante l’evento.
Si registra che nel periodo compreso tra maggio 2013 e la prima settimana di gennaio 2014 sono state 10350 le famiglie che hanno usufruito della sospensione del mutuo per 18 mesi. La Legge di Stabilità 2015 ha confermato il rifinanziamento del Fondo di solidarietà per una cifra pari pari a 20 milioni di euro per il prossimo anno.