Regolamento mutui Inps 2014

Regolamento mutui Inps 2014 - Aggiornamenti e novità 2024 2025

Regolamento mutui Inps 2014: le principali novità introdotte

L’Inps eroga a tutti gli iscritti mutui ipotecari finalizzati all’acquisto della prima casa. I finanziamenti possono avere una durata di 10, 15, 20, 25 o 30 anni e la somma massima erogabile è di euro 300 mila euro. Il beneficio è riservato agli iscritti Inps in attività di servizio, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e ai pensionati iscritti alla Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali da almeno 3 anni.

La domanda di mutuo, corredata dell’apposita documentazione, può essere inviata esclusivamente per via telematica tra il 1° e il 10 dei mesi di gennaio, maggio e settembre.

Regolamento mutui Inps 2014: quali i requisiti necessari per accedere ai mutui?

Per ottenere il mutuo ipotecario Inps è necessario che l’iscritto e gli altri componenti del suo nucleo familiare non risultino proprietari di altro immobile ad uso abitativo sito nel territorio nazionale. Fanno eccezione alcune particolari situazioni.

Possono accedere al finanziamento gli iscritti proprietari di una quota immobiliare non superiore al 33% e i proprietari di un immobile assegnato al coniuge separato. Hanno accesso al beneficio anche gli iscritti Inps che intendono riacquistare quote immobiliari residue da componenti estranei al nucleo familiare e gli intestatari di un immobile ricevuto per donazione, o successione, per una quota non superiore al 50%.

Nel caso in cui a fine anno vi siano disponibilità finanziarie residue, possono richiedere il finanziamento anche i soggetti che intendo acquistare una seconda casa, a condizione che l’immobile disti almeno 250 Km da quello di proprietà.

Ai mutui ipotecari Inps può essere applicato un tasso di interesse fisso o variabile. Sottoscrivendo un finanziamento a tasso il Tan è del 3,75% per l’intera durata del piano di rimborso, mentre per i mutui a tasso variabile è del 3,50% per il primo anno e variabile a partire dalla terza rata semestrale.

Il mutuo può essere cointestato al coniuge del richiedente, se entrambi iscritti. Se uno solo dei coniugi è iscritto, l’atto di compravendita dell’abitazione può essere intestato ad entrambi a condizione che siano in regime di comunione dei beni. In questo caso il coniuge non iscritto interviene all’atto di mutuo esclusivamente come parte terza datrice di ipoteca.

Ricordiamo inoltre che nel caso in cui la disponibilità finanziaria stanziata non consenta di soddisfare tutte le richieste di mutuo pervenute, sarà stilata una graduatoria su base provinciale.

È possibile infine richiedere la sospensione del mutuo, o la sua rinegoziazione, in caso di gravi eventi che riducono in modo significativo la capacità di reddito del beneficiario del mutuo.

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