Cosa succede in caso di licenziamento con prestito Inpdap in corso?
Ogni cessione del quinto o prestito delega concesso dall’ente Inpdap è coperto da una polizza rischio vita e da una rischio impiego, che assicura il debito residuo contro il rischio di perdita del lavoro da parte del debitore.
Al contrario di quanto si possa pensare, a beneficiare della polizza non è il debitore, ma la banca erogatrice del prestito. In caso di licenziamento o dimissioni infatti il debito non viene estinto dall’assicurazione. Questa salda il debito residuo alla banca erogatrice, ma mantiene il diritto di rivalsa sul debitore.
Prestito Inpdap licenziamento: due tipologie di polizza
Dal luglio 2010 esistono due tipologie di polizza prestito Inpdap licenziamento: le polizze impiego di tipo “Rischio Credito” e quelle di tipo “Perdite Pecuniarie”. Nel primo caso il costo dell’assicurazione viene sostenuto direttamente della società finanziaria, che nel contratto include il costo sotto la voce spese bancarie oppure nel TAN (tasso nominale annuo) del prestito.
Per il secondo tipo invece il costo, sostenuto dal cliente, rappresenta una voce a sé nel contratto. In questo caso al dipendente viene garantito il pagamento delle rate in scadenza durante il periodo di disoccupazione.
Ma cosa succede se si perde o si lascia il posto di lavoro? Se il debitore è un lavoratore dipendente assunto presso una ditta privata, la garanzia a favore della banca, prevista dalla polizza rischio impiego del finanziamento, si estende anche al TFR e alle altre somme dovute dall’azienda al dipendente, al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro.
Per i dipendenti pubblici e statali, invece, la polizza prestito Inpdap licenziamento non comprende il TFS (trattamento di fine servizio) né le altre somme dovute dall’Ente presso il quale il debitore era assunto.