NASpI Inps 2015, di cosa si tratta? Quali le novità?
Giungono aggiornamenti dall’Inps sulla NASpI, indennità di disoccupazione che va a sostituire ASpI e mini ASpI. Le novità sono arrivate con la circolare numero 94 del 12 maggio 2015, che interessa gli episodi di disoccupazione che si sono determinati a partire dal 1° maggio 2015.
La misura (NASpI) è a favore di dipendenti, inclusi gli apprendisti, soci lavoratori di cooperativa che hanno sancito un’attività lavorativa di tipo subordinato, ma anche personale artistico che dispone di un lavoro subordinato, che abbiano perso involontariamente la propria occupazione. Sono stati implementati i servizi utili alla presentazione telematica delle richieste di accesso.
NASpI requisiti Inps 2015
I chiarimenti addotti sulla NASpI Inps interessano anzitutto i requisiti. La NASpI riguarda i lavoratori che hanno perso in modo involontario il proprio lavoro e che siano in possesso di questi requisiti:
- risultino in stato di disoccupazione;
- possano far valere, nei quattro anni precedenti l’avvio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
- possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
NASpI 2015 Inps: il calcolo
Come avviene il calcolo della nuova NASpI Inps? L’indennità è posta in rapporto a una nuova base di calcolo definita dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali nel corso degli ultimi quattro anni, inclusi i fattori continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, strutturata per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
La nuova indennità va ridursi del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Per quanto riguarda invece alla durata della NASpI, dobbiamo specificare che la prestazione è fornita con cadenza mensile, per un numero di settimane corrispondenti alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Dal punto di vista del computo della durata non sono considerati i contributi maturati in periodi che hanno già portato all’erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per quanto attiene alla durata delle NASpI successive alla prima, le NASpI già conseguite portano il non computo di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata della prestazione NASpI conseguita.
Per le istanze di disoccupazione prodotte dal gennaio 2017, il periodo di godimento della NASpI è ridotta, in ogni caso, a sole 78 settimane. Le modalità per richiedere l’accesso alla prestazione all’Inps sono diverse ma devono prodursi comunque in forma telematica entro 68 giorni dal momento della conclusione del rapporto lavorativo. Queste si sostanziano in: modalità Web, Enti di patronato, Contat Center Inps-Inail.