Il credito su pegno è un prestito di denaro concesso da una banca ad un cliente in cambio, però, di un bene mobile da parte del richiedente. Si tratta di un finanziamento a breve termine erogato da un istituto di credito ad una persona fisica a fronte della consegna di oggetti preziosi, diamanti, orologi, che vengono poi stimati in base al loro valore commerciale. Una soluzione finanziaria per coloro che necessitano di disponibilità liquida immediata per far fronte a delle spese.
Quali sono le caratteristiche di questo finanziamento?
Il credito su pegno viene concesso per importi non elevati. La durata del finanziamento è compresa tra i tre mesi ed un anno e prevede il rilascio di una polizza al portatore. Inoltre la stima del bene, oggetto del pegno, sarà realizzata da parte di un perito. Qualora il finanziamento non venisse restituito saranno messi all’asta i beni dati in garanzia, mentre quando il richiedente rimborserà le somme e gli interessi dovuti, allora avrà diritto alla restituzione del bene oggetto del pegno. Al momento della concessione del prestito, la banca emette un documento che consegna al cliente: la polizza di pegno.
Che cos’è la polizza di pegno?
Questo documento è previsto dall’articolo 10 della legge n.745 del 1938. Nella polizza di pegno sono descritte le caratteristiche del bene mobile, le condizioni e l’ammontare del finanziamento, il valore attribuito al bene e le date di costituzione e di scadenza del prestito. La normativa prevede che le operazioni di prestito su pegno debbano “essere effettuate mediante rilascio, al prestatario, di una polizza, la quale deve contenere la denominazione del Monte, la descrizione sommaria della cosa costituita in pegno, il valore di stima attribuito, la data di concessione e quella della scadenza del prestito, la indicazione dei corrispettivi dovuti al Monte”.
Chi può richiedere il prestito?
Si può accedere al credito su pegno in maniera piuttosto semplice, recandosi presso gli istituti preposti muniti di un documento di identità e di un codice fiscale. L’unica restrizione è il raggiungimento della maggiore età. La concessione del prestito infatti non prevede indagini amministrative o patrimoniali, né la presentazione di documentazioni specifiche. L’importo che viene erogato è commisurato al valore del bene che viene offerto in pegno, secondo una stima effettuata dall’istituto bancario in base al valore commerciale del bene, salvo che la banca stessa ritenga che le cose offerte in pegno abbiano provenienza illegittima. Una volta verificata questa evenienza, il finanziamento viene erogato immediatamente.
I vantaggi e gli svantaggi del credito su pegno
Uno degli aspetti principali di questo tipo di finanziamento è che non viene persa la proprietà dei beni offerti in garanzia, ma viene stipulato un contratto di durata variabile, alla cui scadenza si può ottenere indietro il bene offerto, tramite il pagamento degli interessi maturati. Il cliente può anche richiedere il riscatto anticipato del prestito pagando il capitale e gli interessi maturati nel periodo di fruizione del prestito. Se invece non si è in grado di rinnovare o di riscattare il pegno, decorsi 30 giorni dalla scadenza, gli oggetti saranno venduti attraverso un’asta pubblica dalla Banca per recuperare il credito (art. 13, comma 2 legge n.745/1939).
L’articolo 15 invece stabilisce che nel caso in cui le cose poste in vendita non trovino acquirente o non raggiungano offerte sufficienti al rimborso del credito della banca, queste vengano aggiudicate al perito che ha effettuato la stima, per un importo pari a quello del prestito (con relativi interessi ed accessori), che deve essere versato alla banca non oltre due giorni dall’aggiudicazione.
Infine, l’articolo 31 della legge vieta l’acquisto “in modo abituale di polizze di pegno dei Monti e degli altri enti autorizzati ad esercitare il credito pignoratizio preveduto dalla presente legge” e anche la concessione per professione di “sovvenzioni supplementari contro pegno delle polizze stesse”. Coloro che violano questa norma, saranno soggetti alle disposizioni dell’articolo 705 del codice penale, recante “Commercio non autorizzato di cose preziose: chiunque, senza la licenza dell’Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549”.
di Tiziana Casciaro