Cessione del Quinto in Caso di Licenziamento. La procedura di cessione del quinto dello stipendio prevede il rimborso del debito attraverso la trattenuta della rata direttamente dalla busta paga del richiedente, ad opera del datore di lavoro. Nel caso però il rapporto di lavoro si concluda prima dell’estinzione del prestito, il datore di lavoro è tenuto a trattenere ogni somma maturata dal lavoratore dipendente e versarla presso la banca che ha erogato il prestito, al fine di estinguerlo nel minor tempo possibile.
Nel caso in cui si verifichi l’interruzione di un prestito a cessione del quinto in caso licenziamento le somme trattenute dal datore di lavoro non risultino sufficienti a saldare il debito residuo, non essendovi un nuovo rapporto di lavoro, si verifica l’insolvenza. Nel caso in cui, invece, la perdita dell’impiego sia dovuta al fallimento della ditta, o a fatti non imputabili ad una cattiva condotta del soggetto lavoratore, spetterà alla compagnia di assicurazione, con la quale si è stipulata la polizza rischio impiego, risarcire la banca.
Nonostante il questo caso, le cause dell’insoluto non siano imputabili al dipendente, questo verrà comunque segnalato alle centrali rischi finanziari e quindi etichettato come cattivo pagatore, portandosi quindi dietro i problemi all’accesso al credito che comporta questa denominazione. Per quanto riguarda la compagnia di assicurazione, invece, questa nonostante il premio incassato, potrà rivalersi sul dipendente per il risarcimento versato.