Incentivi Inps disoccupazione: le agevolazioni per assunzioni donne
Dal 1° luglio2014 l’Inps non riconosce più lo sgravio contributivo del 50% per la durata di 12/18 mesi, relativo alle assunzioni di donne disoccupate e residenti nei territori svantaggiati. È infatti scaduta la decisione C(2007)5618 che ha definito i come “svantaggiati” questi territori per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2014. Decisione che, come cuminica lo stesso ente nel messaggio n. 6235/2014, non è stata rinnovata.
A chi spetta e che durata ha il bonus Inps donne?
Il bonus Inps donne del 50% è stato introdotto dalla riforma Fornero sul lavoro (legge n. 92/2012) che a partire dal 1° gennaio 2013, ha incentivato l’assunzione di alcune categorie di lavoratori.
Il bonus è previsto sia per le assunzioni a tempo indeterminato, sia per quelle a termine e può essere applicato anche nei casi stabilizzazione, che vedono la trasformazione a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati. L’incentivo spetta inoltre nei casi di contratti di lavoro part-time e per quelli di assunzione a scopo di somministrazione.
Il bonus Inps donne consiste nella riduzione al 50% dei contributi, a carico del datore di lavoro, per una durata di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato e di 12 mesi per le assunzioni a termine, incluse eventuali proroghe. Nel caso in cui un’assunzione a tempo determinato si trasformi in una a tempo indeterminato la riduzione può essere protratta fino ad un massimo di 18 mesi complessivi.
Possono fruire dell’agevolazione i datori di lavoro, incluse le cooperative, questa non è invece prevista per i rapporti di lavoro ripartito, domestico, intermittente e accessorio.