Bonus 80 euro Inps: istruzioni per disoccupati e pensionati

Bonus 80 euro Inps: istruzioni per disoccupati e pensionati - Aggiornamenti e novità 2024 2025

Bonus 80 euro Inps: istruzioni per disoccupati e pensionati. Il bonus Irpef da 80 sarà fornito anche a disoccupati e pensionati già da luglio 2014. Si tratta della decisione assunta dal Governo Renzi che ha portato l’Inps a fornire delle indicazioni puntuali su come e chi può fruire della risorsa.

Ai disoccupati che avranno diritto a prestazioni pensate per fornire un sostegno al reddito, il bonus sarà erogato entro la fine di giugno. I soggetti coinvolti riceveranno una notifica via SMS, se ovviamente il loro numero è stato iscritto nell’archivio dell’Istituto di Previdenza Sociale.

Bonus 80 euro Inps: i pensionati. In merito a pensionati e titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione che hanno diritto alle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente, il bonus sarà erogato dalla rata di luglio 2014.

Il bonus sarà riconosciuto in modo automatico sulla scorta del profilo reddituale del cittadino. Gli assicurati hanno l’opportunità di inoltrare dichiarazioni/richieste e/o certificazioni per la rinuncia o il riconoscimento del credito sulla scorta delle ipotesi contemplate dalle disposizioni attuali:

  • gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio devono fornirne indicazione all’Inps che si occuperà di recuperare il credito eventualmente fornito dai pagamenti successivi e, in ogni caso, entro i termini di esecuzione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
  • gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari di altri redditi da lavoro dipendente, i cui importi singolarmente considerati darebbero diritto al credito, ma complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art 13 del T.U.I.R. per la concessione del credito, sono chiamati a fornirne indicazione all’Istituto, che si occuperà di non riconoscere il credito;
  • gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari contestualmente anche di altri redditi da lavoro dipendente, i cui importi complessivamente considerati non eccedano la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art 13 del T.U.I.R. per la concessione del credito, devono chiedere a uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito così che lo stesso sia erogato da un solo sostituto.

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